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DOMANDE FREQUENTI
In questa sezione vengono messe a disposizione, a titolo di consultazione, nozioni ed informazioni concernenti le categorie Diritto Civile e Diritto Penale.
Si tratta di risposte ad una serie di questioni che sono state poste all'attenzione dell'Avvocato civile e del lavoro Daniela Messina e che possono coinvolgere una pluralità di utenti, che necessitano di una prima valutazione da un punto di vista legale.
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Va precisato che, per una miglior comprensione degli argomenti, le risposte sono espresse in linguaggio semplice e il più possibile comprensibile a tutti e, pertanto, devono intendersi necessariamente a carattere generico ed esemplificativo.
Il visitatore potrà , altresì, contattare lo Studio Legale per chiedere approfondimenti su queste o altre materie di interesse mediante il semplice invio di una e-mail all'indirizzo
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RESPONSABILITÀ IN MONTAGNA
Questa sezione è stata creata rivolgendo particolare attenzione alle figure di coloro che mettono a disposizione degli appassionati di montagna la loro capacità e preparazione (es. accompagnatori di escursionismo, guide alpine...).
- Sono un capogita, quali sono le mie responsabilità civili in caso di incidente occorso ad un partecipante alla gita durante l'escursione?
Per rispondere a questa domanda è, innanzitutto, necessario distinguere la figura dell'accompagnatore escursionistico o capogita da colui che impropriamente viene chiamato capogita ma in realtà si limita a svolgere un ruolo meramente operativo (quale ad es., raccogliere le iscrizioni, prenotare il pullman, ecc...).
L'accompagnatore o capogita in senso proprio è invece colui che conosce il sentiero, che ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione della gita; in sostanza, colui che fa da “guida” per il gruppo e a cui ci si appoggia per sopperire alla propria inesperienza e insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio necessariamente connessa ad un'escursione che altrimenti non si assumerebbe su di sé.
Quando parliamo di “capogita”, quindi, dobbiamo fare esclusivo riferimento al capogita in senso proprio, intendendo più precisamente un volontario (es. capogita CAI), che può essere qualificato (es. accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo) oppure non qualificato (es. un socio Cai più esperto), e che va tenuto ben distinto da quella figura professionale che è la guida alpina, la quale svolge la funzione di accompagnamento nell'ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo, ed è anche unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.
Al capogita non qualificato non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si può profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale, nei limiti che seguono.
Infatti, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall'affidamento che l'accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell'accompagnatore.
In sostanza, il capogita è colui che svolge di fatto determinate funzioni, in presenza di una differenza di capacità tecniche tale da creare affidamento nella persona che a lui si affida, ed assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell'affidato e le relative responsabilità per la sua sicurezza.
Quindi, requisito fondamentale per determinare la sussistenza di profili di responsabilità civile è la presa in carico del soggetto accompagnato: in particolare è richiesto che vi sia l'accordo tra le parti - che può essere tacito o espresso, scritto o verbale - sull'affidamento; occorre, inoltre, che sussista un dovere di subordinazione dell'accompagnato nei confronti dell'accompagnatore.
In caso di accompagnamento di minori, peraltro, il “principio dell’affidamento” opera automaticamente e l'onere della prova grava sempre sull’accompagnatore.
E' chiaro, peraltro, che se vado in montagna con una persona che ha le mie stesse capacità tecniche non posso fare automaticamente affidamento su di lui come se fosse un capogita, perché questi non assume di per sé, salvo diverso accordo, una posizione di garanzia nei miei confronti, ma sarà eventualmente responsabile solo secondo le ordinarie norme della responsabilità civile ex art. 2043 cc.
Da quanto sopra, emerge il motivo per cui secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, il capogita potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità extracontrattuale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica, e a seconda della specifica qualifica assunta (es. istruttore CAI, accompagnatore escursionistico, accompagnatore di alpinismo giovanile, capogita non qualificato), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'accompagnato, le cui conseguenze, da un punto di vista meramente patrimoniale possono essere attenuate o addirittura eliminate con la stipula di un'apposita polizza assicurativa della responsabilità civile.
Va precisato, infine, che l'accertamento della responsabilità in caso di incidente parte non dalla gita in sé bensì dal momento della sua preparazione: in particolare, chi organizza una gita deve prestare attenzione alla scelta del percorso (che può anche essere fatta a priori, ad es. mediante predisposizione di un calendario di uscite, con indicazione per ciascuna del livello di difficoltà, che sarà opportuno determinare in base al punto più difficile del percorso); occorrerà poi tenere d'occhio le condizioni metereologiche, anche al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, così come le effettive e reali condizioni del percorso al momento stesso della gita; infine, particolarmente importante è valutare la capacità dei partecipanti alla gita, nonché lo stato d'uso dei loro materiali, valutando di volta in volta i singoli casi (ad es., se in una gita scialpinistica un partecipante ha dimenticato di portare con sé l'ARVA, il capogita dovrà escluderlo dalla gita stessa, se ha dimenticato il casco in una ferrata, dovrà parimenti essere escluso dalla gita, e così via...)
- .. e sotto il profilo della responsabilità penale?
Il capogita ha il compito di coordinare, organizzare e curare la realizzazione pratica della gita, oltre che di garantire la sicurezza dei partecipanti.
Requisito fondamentale, come abbiamo detto sopra, per determinare la sussistenza di profili di responsabilità penale è la presa in carico del soggetto accompagnato: in sostanza, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell'affidato.
Il capogita potrà essere chiamato a rispondere penalmente per colpa per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica e a seconda della specifica qualifica assunta.
Anche in questo caso l'accertamento della responsabilità del capogita in caso di incidente inizia dal momento della preparazione della gita: occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla scelta del percorso, che va fatta in relazione alle capacità dei partecipanti; tenere d'occhio le condizioni ambientali e metereologiche, sia in sede di preparazione della gita (es. bollettini valanghe e metereologici), sia al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, sia durante la gita stessa, così come le effettive e reali condizioni del percorso; valutare lo stato d'uso dei materiali e l'adeguatezza o meno dell'equipaggiamento di ciascuno, valutando di volta in volta i singoli casi.
Non va, infatti, dimenticato che il capogita ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l'equipaggiamento di cui sono dotati.
Il mancato rispetto di tali criteri, può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un'ipotesi di responsabilità penale colposa.
Per quanto riguarda le fattispecie di reato che possono configurarsi più frequentemente citiamo le seguenti:
- esercizio abusivo della professione di guida alpina (art. 348 cp e art. 18 Legge 6/89): la guida alpina è legittimata a chiedere un compenso e ad ottenerlo, in forza di un accordo contrattuale intercorso tra le parti; al semplice capogita, invece, è vietato richiedere e ottenere compensi. L'attività di guida alpina o di accompagnatore di media montagna, infatti, può essere svolta solamente da chi ha conseguito la relativa abilitazione ed è iscritto nell'apposito Albo (artt. 2 e ss. e 21 L. 6/89);
- abbandono di persone minori od incapaci (art. 591 cp);
- omissione di soccorso (art. 593 cp): il soccorso è un dovere generale, grava su chiunque. E' un reato tipicamente doloso;
- omicidio colposo e lesioni personali colpose (589 cp e 590 cp).
Ovviamente, in ciascuno dei sovracitati casi, la responsabilità penale sussisterà solo se verrà riscontrata la presenza dei necessari elementi soggettivi (imputabilità, dolo o colpa) ed oggettivi (condotta attiva od omissiva, nesso di causalità ed evento dannoso) in assenza di cause di giustificazione o scriminanti.
In particolare, perché vi sia responsabilità penale, e quindi imputabilità della pena, deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Inoltre, è sempre necessaria una puntuale ricostruzione: 1) dei comportamenti tenuti dai soggetti, 2) della riconducibilità o meno dell'evento dannoso alla condotta, attiva od omissiva, del capogita, 3) dell’assenza dei limiti di responsabilità (forza maggiore o caso fortuito), 4) dell’assenza di cause di giustificazione (es. aver agito in caso di necessità).
Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità penale con le relative conseguenze sanzionatorie.
- Sono un partecipante alle escursioni organizzate dal CAI, quali sono i miei obblighi e le mie responsabilità durante la gita?
Il partecipante alla gita organizzata dal CAI ha l'obbligo di partecipare con diligenza alla gita, di essere collaborativo e di attenersi strettamente alle indicazioni e istruzioni del capogita.
Il mancato rispetto di tali obblighi, infatti, potrà comportare un concorso di responsabilità nella causazione dell'evento e delle sue conseguenze dannose, rilevante dal punto di vista risarcitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cc.
- Un caso di responsabilita' penale per omicidio colposo della guida alpina: fino a dove si spinge il dovere della guida alpina di garantire la sicurezza dei suoi clienti?
La guida alpina opera nell'ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo per lo svolgimento della sua attività professionale ed è anche l'unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.
La Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 24 marzo 2003, n. 13323, si è occupata di un caso di responsabilità della guida alpina per omicidio colposo. Nel caso in questione una guida alpina è stata condannata per aver causato, per colpa, nella sua qualità di guida-accompagnatore di un gruppo in escursione lungo il corso di un torrente alpino la morte di un giovane che ne faceva parte. In particolare, la guida aveva omesso di segnalare ai componenti del gruppo l'esistenza, a valle del corso d'acqua sul quale si svolgeva l'escursione, di un salto d'acqua ("rapida"), sì che il giovane, che si era allontanato dal gruppo, contravvenendo alle disposizioni della guida, veniva travolto dalla corrente e travolto dalla impetuosità della corrente nello sbalzo di circa trenta metri, con conseguente morte per annegamento.
Nel caso di cui sopra, la responsabilità della guida alpina è stata individuata nell'omissione di accorgimenti idonei ad evitare l'evento e, più precisamente, per non aver segnalato in maniera adeguata, al gruppo da lui guidato, il rischio consistente nella prossimità della cascata d'acqua che si trovava poco distante dal punto in cui era stata da lui stesso indicata una scaletta che, dallo specchio d'acqua antistante il punto di rientro, avrebbe ricondotto i gitanti sul luogo di conclusione della gita, e presso la quale, a fine escursione, il gruppo avrebbe dovuto ritrovarsi. Il giudicante ha ritenuto da un lato che la mera indicazione della scala, come punto di risalita, nel contesto di una ben diversamente articolata e pericolosa situazione dei luoghi (a causa della imminente "rapida"), e la scheletrica raccomandazione, già fatta sin dall'inizio ai gitanti, di attenersi scrupolosamente alle sue prescrizioni, non fossero di per sé idonee per poter ritenere di aver scongiurato il rischio che si verificassero incidenti, anche quando vi fosse stata partecipazione imprudente della vittima.
E ciò perché grava sulla guida alpina la responsabilità penale per condotta omissiva ex art. 40 cp, in forza della posizione di garanzia imposta dall'instaurato rapporto (di natura contrattuale) assunto al momento dell'accettazione del ruolo di accompagnatore del gruppo nel percorso fluviale de quo, e dal quale ruolo derivava per lui l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
In presenza di un tale obbligo giuridico ex art. 40 cp, osserva la Corte, anche un eventuale concorso imprudente della vittima, fatto consistere nell'essersi portata senza avvedersene in prossimità di una cascata non visibile, non eliderebbe la responsabilità della guida che, consapevole del pericolo, avrebbe dovuto (e fors'anche dovuto per più rigorosa misura prudenziale) portarsi a valle del punto di raccolta finale per impedire che taluno dei suoi affidati superasse inavvedutamente la zona pericolosa del percorso fluviale; o, in aggiunta e quanto meno in alternativa, la guida vrebbe dovuto informare con la necessaria chiarezza gli affidati delle ragioni del divieto di allontanarsi dal percorso indicato nello specifico punto, sì da ingenerare nei singoli componenti il gruppo la precisa consapevolezza dello stato dei luoghi e quindi dello specifico rischio che essi correvano nel non seguire alla lettera quella generica ed ormai remota prescrizione iniziale (di attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni), del tutto insufficiente a fornire la rappresentazione dell'evento che, in sua inosservanza, si sarebbe reso possibile.
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